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2025/476/SAEC-SPL/CC

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 310/2025 “Trattamento IVA applicabile al servizio di gestione della tassa sui rifiuti (TARI) e i rapporti con l'utenza” ha ritenuto che il Comune che affida a un'impresa sia il servizio di gestione rifiuti urbani sia la riscossione della relativa tassa rifiuti deve applicare l'aliquota Iva del 22% all'importo da corrispondere all'azienda per la prestazione.

Il quesito posto all’Agenzia da parte di un Comune riguardava, in particolare, l’applicazione dell’IVA nella misura agevolata del 10 per cento per tutte le attività comprese nel perimetro della regolazione ARERA relativa al settore rifiuti urbani ricomprese in unico affidamento.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver premesso che l’attività di gestione del servizio rifiuti gode dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi del numero 127 sexiesdecies, parte III, della Tabella A allegata al decreto IVA, ha stabilito che “considerato che la citata disposizione fiscale agevolativa di cui al numero 127 sexiesdecies), parte III, della Tabella A allegata al decreto IVA, rinvia espressamente alle prestazioni di gestione dei rifiuti definite dalla lettera n) del menzionato articolo 183, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, la stessa si applica unicamente a dette prestazioni, che si limitano alla raccolta, al trasporto e al recupero con annesso lo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, individuati dall'articolo 184, rispettivamente ai commi 2 e 3, lettera g), dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006”.

Pertanto, dal quadro normativo sopra delineato, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che alla prestazione inerente alla gestione della tassa sui rifiuti (TARI) e ai rapporti con l'utenza, come rappresentata nell'istanza d'interpello, non sia applicabile l'aliquota IVA agevolata, bensì quella ordinaria.

Dunque, se il Comune nel contratto con l'azienda chiamata a svolgere le prestazioni non ha distinto le varie somme da corrispondere all'impresa per le varie attività ma ha previsto un pagamento unico, allora su questa somma di denaro erogata all'azienda per le attività svolte va applicata l'aliquota Iva più alta tra quelle astrattamente applicabili ai diversi servizi che sono ricompresi nell'accordo.

L’Agenzia delle Entrate conclude “in assenza di una prestazione unica, sono da assoggettare ad aliquota agevolata IVA del 10 per cento esclusivamente le prestazioni di gestione dei rifiuti, come individuate dal citato d.lgs. n. 152 del 2006 all'articolo 183, comma 1, lettera n), oltre che le prestazioni di stoccaggio e deposito temporaneo, di cui alle lettere aa) e bb) del medesimo articolo 183; mentre le restanti attività, compresa l'attività di gestione della tariffa sui rifiuti, devono assoggettarsi ad aliquota propria”.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della risposta in allegato.

» 23.12.2025
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